Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 5.
(Criteri ornitologici e requisiti minimi).

Articolo 5.
(Criteri ornitologici e requisiti minimi).

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire: le misure di cui all'articolo 4, comma 1; le modalità di esercizio nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat         2. Al fine di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione delle specie alla cui tutela le zone ornitologiche sono preordinate, con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire nelle suddette zone: le misure di conservazione di cui all'articolo 3, comma 1; la possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria per specifici motivi di tutela, anche con riferimento all'esigenza di vietare la caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza, e, nei confronti delle specie migratrici, durante il

Pag. 24-25
esterni a dette Zone funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota. periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 79/409/CEE; le modalità di esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; i criteri per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni alle Zone suddette che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota, nonché le modalità e i tempi per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti.
        3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e, in caso di inerzia delle stesse, le misure da applicare in via sostitutiva.         3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i termini entro cui le regioni devono provvedere a definire le ulteriori misure di conservazione di cui al comma 2.
          3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zona di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agroforestale dell'area interessata.